Art.1) Normativa ed oggetto del contratto:
Le presenti condizioni generali, salvo deroga concordata per iscritto, disciplinano la fornitura effettuata da Cartotecnica Vittoria S.r.L (l’azienda) in favore del cliente (committente) di prodotti indicati nell’ordine a fronte del presente documento e in ogni caso tutte le forniture eseguite dall’azienda. La stipula di un contratto di fornitura fra le parti, in ogni modo avvenuta, comporta l’adesione alle presenti condizioni generali, anche in mancanza di specifica sottoscrizione di quanto a seguire, salvo patto scritto contrario.
1.1. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio dell’azienda non impegnano quest’ultima fino a quando non siano dalla medesima confermate.
1.2. L’invio delle presenti condizioni generali non implica di per sé accettazione di eventuali offerte, nell’ambito di trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.
1.3. L’invio da parte dell’azienda di listini o di materiale descrittivo dei prodotti non recanti la dizione “offerta” od altra equivalente, non possono essere considerati proposta. L’offerta dell’azienda è irrevocabile soltanto se questa la qualifica tale per iscritto con l’indicazione di un termine di validità della medesima, ad oggi pari a gg. 25.
1.4. Per quanto non espressamente previsto le forniture intercorse tra le parti, cui si applicano le presenti condizioni generali, saranno regolate dalla legge italiana con esclusione espressa della Convezione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili 11.04.1980.
Art.2) Prodotti utili alla definizione del lavoro:
Campioni, prototipi, disegni, bozzetti, elaborazioni o quant´altro quando siano eseguiti su richiesta verbale e/o scritta del cliente, sono sempre a carico dello stesso, anche se l’ordine d’esecuzione e stampa non abbia seguito per l’azienda.
Art.3) Convalide di esecuzione
3.1. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette, in forma cartacea o digitale, entro il più breve tempo possibile, in relazione alla natura e/o entità del lavoro e comunque entro i termini previsti dal programma di lavoro comunemente stabilito, su queste egli deve apporre la propria chiara approvazione e la data. La mancata indicazione di approvazione del committente NON autorizza l´azienda a procedere con il lavoro. Le eventuali differenze di stampa dall’originale del cliente, successivi all´approvazione, sono poste a carico esclusivo del committente, il quale si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi aventi diritto.
Art.4) Successive varianti e bozze
4.1. Sono considerate varianti successive all´approvazione, le correzioni effettuate dall’autore dell’opera, come pure le ripetizioni di prove di stampa, richieste dal committente e dovute a minimi scostamenti dall’originale. Le successive varianti ordinate dal committente, saranno conteggiate a carico dello stesso, come pure l´eventuale fermo macchina derivante da queste.
Art.5) Proprietá degli impianti ed attrezzature
5.1. Tutte le lavorazioni necessarie alla preparazione di quanto necessario al processo compreso file, supporti, fustelle, rimangono di esclusiva proprietà dell´azienda, salvo la totale fatturazione degli stessi al committente.
Art. 6) Materiali di terzi e dati cliente
6.1. Sono intesi come dati anche quelli digitali del committente, vengono restituiti i soli originali, escluso ogni intervento successivo dell´azienda.
6.2. I materiali di terzi restano in deposito presso l’azienda, anche se assicurati contro eventuali rischi. I materiali di terzi devono essere ritirati presso l’azienda entro due settimane dall’esecuzione dell’ordine. Trascorso tale termine, all’azienda non potrà essere addebitata alcuna responsabilità.
Art. 7) Diritti d’autore
7.1. Nell’ipotesi in cui siano violati diritti di riproduzione spettanti a terzi, nonché diritti d’autore, per la violazione degli stessi risponde esclusivamente il committente.
7.2. Il committente dichiara altresì di manlevare l’azienda e tenerla indenne da eventuali contestazioni e/o azioni promosse nei confronti della stessa, assumendosi anche le eventuali spese legali poste a carico e/o sostenute dall’azienda.
Art.8) Consegna e tolleranze quantitative
8.1. Le spese di imballaggio e trasporto sono a carico del committente se non comprese nel preventivo e la merce viaggia a suo rischio. Le tolleranze quantitative dovranno rimanere entro i parametri previsti dagli usi e costumi di settore e saranno, così come quelle qualitative, da essi regolate.
8.2. Salvo ove diversamente previsto, i tempi di consegna indicati nell’ordine e in ogni caso convenuti dalle parti sono da ritenersi meramente indicativi e non vincolanti. Il ritardo nella consegna dei prodotti non conferisce al committente il diritto di rifiutarli, di risolvere il contratto o di agire per il risarcimento dei danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale.
Art.9) Reclami
9.1. I vizi e difetti di qualità devono essere denunciati per iscritto dal committente a pena di decadenza entro e non oltre 8 giorni dal relativo ricevimento merci, le stesse tenute a disposizione del produttore per almeno 15 giorni dalla data di contestazione senza essere messe in commercio o circolazione.
9.2. Ferme restando le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3, l’azienda non risponde per le lievi divergenze sui prodotti oggetto delle forniture, sempre che questi siano conformi alle condizioni di lavorazione ammessi dalle regolamentazioni del settore grafico.
9.3. Per quanto riguarda quanto sopra, non potrà, in ogni caso, essere preteso o richiesto risarcimento, vero o presunto, superiore al valore della fornitura.
Art.10) Pagamento
10.1. Il pagamento dei prodotti forniti dovrà essere effettuato, nei termini e con le modalità indicate nell’ordine ed in assenza entro i termini indicati sui documenti senza decurtazione alcuna.
10.2. A ciascun ordine saranno applicati i prezzi di listino in vigore al momento della relativa conferma. I prezzi sono inoltre considerati al netto dell’IVA. Il committente accetta sin d’ora ogni variazione di prezzo che intervenga tra la data dell’ordine e quella della relativa conferma, impegnandosi irrevocabilmente a pagare il prezzo praticato dall’azienda alla data della conferma d’ordine.
10.3. Eventuali pagamenti eseguiti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio dell’azienda non s’intendono effettuati finché le relative somme non siano accreditate all’azienda.
10.4. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà all’azienda il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi al pagamento in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’azienda avrà in ogni caso diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori calcolati in base al tasso d’interesse della BCE maggiorato di 7 punti percentuali, nonché al rimborso di ogni consequenziale spesa sostenuta dall’azienda a causa del ritardato e/o omesso pagamento.
10.5. Il committente è tenuto al pagamento integrale del prezzo della fornitura, anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, in ogni modo insorti, nei confronti dell’azienda.
Art.11) Forza maggiore ed eccessiva onerosità
11.1. Quando avvengano eventi dovuti a casi di forza maggiore, che impediscano e riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti dell’azienda, il contraente colpito non è responsabile del ritardo nell’adempimento ai sensi dell’art.1256 c.c. finché la causa di forza maggiore perdura. Al committente resta preclusa la facoltà, sia di recedere dal contratto nelle ipotesi di forza maggiore così come descritte dal presente articolo, sia di richiedere l’eventuale risarcimento danni. Qualora l’impossibilità della prestazione sia definitiva, l’obbligazione dell’azienda si estingue.
11.2. Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l’esecuzione degli obblighi dell’azienda sia divenuta - prima della loro esecuzione- eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del dieci per cento, l’azienda può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza,dichiarare risolto il contratto.
Art.12) Cessione del contratto
12.1. Il committente non può cedere la sua posizione nel contratto o in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l’accettazione scritta dell’azienda: anche in tal caso il committente rimane comunque solidalmente responsabile con il cessionario per le obbligazioni cedute.
Art.13) Interpretazione, modifiche, clausole invalide
13.1. Eventuali allegati o promesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listino prezzi, condizioni generali od altro materiale dell’azienda o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore fra le parti.
13.2. Le dichiarazioni effettuate o il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell’esecuzione del contratto possono contribuire all’interpretazione del solo contratto cui si riferiscono, e comunque nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli eventuali accordi derogativi scritti specificatamente presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.
13.3. Qualsiasi modifica o integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non può interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.
13.4. In caso di disposizioni contrattuali invalide o inefficaci, il contratto nella sua globalità va interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla Legge, lo scopo essenziale perseguito dall’accordo contenente le clausole in questione. Per quanto qui non espressamente previsto, si richiamano anche ai sensi di Legge le “Clausole e regolamentazioni del settore grafico” depositate presso la CCIAA di Bologna aggiornate all´anno 2009.
Art.14) Foro competente
14.1. Per ogni controversia relativa o, comunque, collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza (Italia).
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